SERVIZIO CIVILE universale

Che cos’è il Servizio Civile?

Il Servizio Civile Universale (SCU) è la scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.

È aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti), anche stranieri regolarmente residenti in Italia.

Il Servizio civile universale rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

I settori di intervento dei Progetti che vedono impegnati gli operatori volontari sono:

  • Assistenza
  • Protezione Civile
  • Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
  • Patrimonio storico, artistico e culturale
  • Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
  • Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità
  • Promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

Per ogni approfondimento visita il sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

La storia del Servizio Civile Universale

Sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente e del crescente interesse dei cittadini nei confronti dell’obiezione di coscienza, nel 1972 il Governo approva la legge n. 772 “Norme in materia di obiezione di coscienza”, che sancisce il diritto all’obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituisce il servizio civile, sostitutivo del servizio militare e quindi obbligatorio.

Parifica la durata dei due servizi, militare e civile, incrementando la domanda di adesione al servizio civile obbligatorio da parte di associazioni locali del terzo settore, comuni, università, unità sanitarie locali.

    La legge n. 230 del 1998 “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza” abroga la legge n. 772 del 1972 e riconosce l’obiezione di coscienza quale diritto del cittadino, istituisce la Consulta Nazionale per il Servizio Civile, organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per l’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, ed il Fondo Nazionale per il Servizio Civile, ove confluiscono le risorse gestite fino ad allora dal Ministero della Difesa e nel quale possono essere versate donazioni pubbliche e private a scopo finalizzato. La gestione del Servizio civile cessa di essere competenza del Ministero della Difesa, ed è affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC).

    2000:

    La legge 331 del 2000 “Norma per la istituzione del servizio militare professionale” fissa al 1 gennaio 2007 la data di sospensione della leva obbligatoria che viene successivamente anticipata al 1 gennaio 2005 (legge 23 agosto 2004 n. 226).

    2001 – Nasce il Servizio Civile Nazionale:

    È approvata la legge 64/01 che istituisce il Servizio Civile Nazionale: un servizio volontario destinato ai giovani dai 18 ai 26 anni, aperto anche alle donne, che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l’esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.

    2002:

    Con il D.Lgs 5 aprile 2002, n. 77, Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64 vengono individuate le modalità organizzative ed operative del Servizio.

    2004:

    Si costituisce il Comitato di consulenza per la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta (Comitato DCNAN), con il fine di individuare indirizzi e strategie di cui l’UNSC possa tenere conto nella predisposizione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta. Il 23 agosto 2004 viene promulgata la legge 23 agosto 2004 n. 226 che anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria.

    2005 – Sospensione del servizio di leva:

    Il 1° gennaio 2005 viene sospeso il servizio di leva, cessa il servizio civile sostitutivo (legge n. 230 del 1998) e resta solo il Servizio Civile Nazionale (Legge 64/01). Inizia la nuova era del Servizio Civile Nazionale.

      Il 1° gennaio entrano in vigore le disposizioni del d.lgs 5 aprile 2002, n. 77 relative al trasferimento delle competenze gestionali del SCN alle Regioni e Province autonome – tenute ad istituire l’albo regionale degli Enti SCN appartenenti al proprio territorio -, la soppressione di tutte le sedi periferiche dell’UNSC e la contestuale costituzione del Servizio Civile Nazionale in ogni capoluogo di Regione e Provincia autonoma. Nello stesso anno nasce la rappresentanza dei volontari di SCN, che sostituisce quella degli obiettori di coscienza presenti nella Consulta. Il regolamento prevede l’elettorato attivo e passivo, l’elezione di 4 rappresentanti nazionali, rappresentativi delle 4 macroaree: Nord, Centro, Sud, Estero, la figura dei rappresentanti regionali e quella dei delegati regionali.

      2007:

      Con la promulgazione della legge 2 agosto 2007, n. 130, “Modifiche alla legge 8 luglio 1998 n. 230, in materia di obiezione di coscienza” agli obiettori è concesso di rinunciare al proprio status e quindi di accedere alle attività che gli erano state fino ad allora precluse.

      2012:

      Con l’emanazione del DPCM 21 giugno 2012 che modifica il DPCM del 1 marzo 2011 viene istituito il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, integrando  nella medesima struttura le funzioni proprie dell’ex Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e dell’ex Dipartimento della Gioventù.

      2013 – I Corpi Civili di Pace:

      La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all’articolo 1, comma 253, prevede l’istituzione in via sperimentale di un contingente di Corpi Civili di Pace. Tale disposizione è volta a dare ulteriore attuazione ai principi ispiratori del Servizio Civile Nazionale. Il contingente sarà impegnato in azioni di pace non governative in aree a rischio di conflitto – ovvero già in conflitto – o in caso di emergenze ambientali.

      2014 – Al via il Disegno di Legge Delega:

      Il 10 luglio 2014, il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale”, presentato alla Camera dei Deputati il 22 agosto 2014.

      L’articolo 1 prevede, tra l’altro, la delega al Governo per la revisione dell’attuale disciplina in materia di Servizio Civile Nazionale con l’istituzione di un Servizio Civile Universale, finalizzato alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.

      Tra i principi e criteri direttivi individuati nella riforma si segnala, anzitutto, la previsione di un meccanismo di programmazione almeno triennale dei contingenti di giovani che possono essere ammessi al servizio civile universale e di procedure di selezione ed avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione.

      2015 –  L’apertura ai ragazzi stranieri:

      La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento del servizio civile. Di conseguenza, in via amministrativa, il Dipartimento per la Gioventù e il Servizio Civile Nazionale nella predisposizione dei bandi disapplica la norma che è in contrasto con la normativa europea. Il principio verrà poi normativamente sancito con la riforma.

      Nello stesso anno, con decreto ministeriale, viene stabilita l’organizzazione del contingente dei Corpi civili di pace ai sensi della L.147/2013.

      2016 – La Legge Delega:

      Viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016 la legge 6 giugno 2016, n. 106: Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Il provvedimento entrerà in vigore il successivo 3 luglio.

      La legge delega definisce, tra le altre cose, l’accesso al servizio civile anche degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ampliando quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale che faceva riferimento ai residenti.

      È l’anno della riforma del Servizio civile che diventa, da nazionale, universale, con l’emanazione del Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40: Istituzione e disciplina del Servizio Civile Universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Il provvedimento entra in vigore il 18 aprile e rappresenta la tappa fondamentale dell’importante percorso di riforma.
      Con l’emanazione dell’avviso presentazione progetti e del bando per la selezione dei volontari per l’anno 2018, si attua la sperimentazione per l’attuazione delle nuove misure introdotte dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Sono 1.236 i volontari avviati in servizio in 151 progetti “sperimentali”, da realizzarsi in Italia e all’estero, che prevedano “misure aggiuntive”: favorire la partecipazione ai progetti di giovani con minori opportunità e, limitatamente ai progetti da realizzarsi in Italia, la possibilità di svolgere un periodo di servizio, della durata massima di tre mesi, in uno dei Paesi dell’Unione europea o, in alternativa, di usufruire, per lo stesso periodo, di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro.
      Il 4 novembre 2019 il Ministro Vincenzo Spadafora, firma il decreto di approvazione del primo Piano triennale 2020-2022 e del primo Piano annuale 2020 per la programmazione del Servizio Civile Universale. Il percorso per la stesura dei Piani fonda le sue radici nelle indicazioni dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile – dell’Assemblea Generale ONU laddove si riconosce l’importanza della dimensione giovanile ed il ruolo chiave che i giovani possono svolgere nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Con la nuova programmazione del Servizio Civile Universale gli Enti, dunque, non presentano più singoli progetti ma programmi articolati in progetti, che hanno obiettivi strategici comuni, uno specifico ambito di azione entro cui operare e una coerenza complessiva delle attività, per rendere più armonici ed efficaci gli interventi.

      È l’anno in cui il Paese ed il mondo intero è segnato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche il Servizio Civile Universale deve adattarsi ad una situazione che non ha precedenti. I progetti, inizialmente sospesi, sono poi riattivati per la quasi totalità. Il sistema reagisce e trova il modo, reinventandosi, di riportare in servizio gli Operatori Volontari prevedendo anche nuove ed alternative soluzioni di gestione delle attività e dei progetti.

      29 luglio – Si svolge la prima riunione di insediamento della “Consulta nazionale per il servizio civile universale” costituita con il Decreto del 21 luglio 2020 del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport. Nella stessa riunione, viene eletta Presidente, per la prima volta nella storia del Servizio civile, una giovane donna, Feliciana Farnese, Rappresentante Nazionale degli Operatori Volontari.

      BANDI APERTI

      bandi chiusi

      DOMANDE FREQUENTI

      Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti:
      • cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
      • aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
      • non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

      Se si intende partecipare ai progetti dedicati ai giovani con minori opportunità (se il bando lo prevede), fermo il possesso dei requisiti sopra indicati, occorre appartenere alla categoria specifica indicata dal progetto.

      Non possono presentare domanda i giovani che:

      • appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
      • abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
      • intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

      Il Servizio Civile funziona per progetti: ciascun Comitato CRI, da solo o insieme ad altri, presenta un progetto che prevede specifici obiettivi e attività e determina il numero massimo di volontari servizio civile che può accogliere. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti di partecipazione presenta la domanda per un unico progetto, partecipa alla selezione e, se supera l’iter selettivo, viene contattato dal Comitato e invitato a presentarsi il primo giorno di servizio.

      Dopo aver letto interamente il bando, la domanda si può presentare esclusivamente tramite la piattaforma DOL a cui puoi accedere generando delle credenziali o direttamente tramite lo SPID entro e non oltre le ore 14:00 del 10 febbraio 2023. All’interno dovrai inserire diverse informazioni che ti verranno richieste e ti verrà richiesto di scegliere per quale progetto aderire. Alla domanda vanno allegati:

      • fotocopia di un valido documento di identità personale;
      • dichiarazione dei titoli posseduti o Curriculum Vitae sotto forma di autocertificazione;
      • informativa “Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.

      Tutti i candidati dovranno sostenere una selezione che sarà effettuata direttamente dal Comitato CRI di Santa Margherita Ligure. A tal fine il Comitato pubblica sul proprio sito internet il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.